Buoni fruttiferi postali, un aspetto che molti non considerano. I termini per riscuoterne l’importo devono essere rispettati.
Uno degli strumenti di risparmio e investimento per molte famiglie è costituito dai buoni fruttiferi postali. Questi sono un prodotto di ri risparmio con garanzia dello Stato, con un rendimento sicuro senza costi di sottoscrizione o di rimborso, fatta eccezione per gli oneri fiscali. In godono di un tassazione agevolata al 12,50 per cento.

Tutti questi elementi aggiunti alla facilità di acquisto e gestione, attraverso i consueti e diffusi uffici postali oppure online, sul sito di Poste italiane e sull’applicazione BancoPosta, spiegano i motivi del successo tra gli investitori. I buoni sono di varia tipologia per adattarsi alle richieste dei clienti, ma hanno una caratteristica comune che spesso è dimenticata, pur essendo molto importante.
Buoni fruttiferi postali, cosa sapere sulla prescrizione
Come noto i Buoni postali consentono di far fruttare i risparmi per i periodi e con le scadenze delle singole tipologie. Ad esempio il Buono 3×4 consente di far fruttare l’investimento per dodici anni, con interessi riconosciuti dopo tre, sei, nove e dodici anni.
Ma c’è un aspetto da non dimenticare: i buoni fruttiferi postali non sono più fruttiferi, cioè non danno più interessi, a partire dal giorno successivo alla scadenza e possono essere incassati entro il relativo periodo di prescrizione. La prescrizione è il periodo di tempo entro il quale un soggetto può far valere un diritto.

Il periodo di prescrizione dei buoni postali è di dieci anni. Quindi devono essere incassati entro dieci anni a partire dalla data di scadenza. Successivamente alla data di prescrizione il titolare del buono perde il diritto di incassare il buono, sia per gli interessi maturati, sia per il capitale versato in origine. I buoni fruttiferi emessi fino al 13 aprile 2001 sono prescritti in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Invece quelli emessi a partire dal 14 aprile 2001, in virtù della normativa sui depositi dormienti, sono versati al Fondo istituito appositamente presso il MEF. Quindi occorre sempre controllare la data di scadenza dei propri buoni fruttiferi postali in formato cartaceo. Questa regola infatti trova applicazione esclusivamente per i buoni in formato cartaceo.
Infatti quelli dematerializzati non si prescrivono, in quanto sono rimborsati alla scadenza e l’importo relativo è accreditato immediatamente al conto corrente di regolamento del titolare. Una differenza tra le due tipologie molto importante e da ricordare. Per le scadenze e le prescrizioni in arrivo, conviene sempre controllare le tabelle messe sito di Poste Italiane.